IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha pronunciato la presente ordinanza nella camera di consiglio  del
 21 ottobre 1997;
   Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
   Visto l'appello proposto dal Consorzio di bonifica dell'ASO, Bovara
 Giuseppe, Marilungo Aldo, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
 Pace,  avv.  Giovanni  Compagno  con  domicilio  eletto  in Roma, via
 Isonzo, 50, presso lo studio del secondo; contro regione  Marche,  in
 persona   del   presidente   della   Giunta   regionale  pro-tempore,
 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Costanzi e avv. Simonella Coen
 con domicilio eletto in Roma, via F. Borghese, 35,  serv.  leg.  reg.
 presso  la sede della regione Marche e nei confronti della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.
 12,  presso  la  sua  sede  in  Roma;  provincia  di  Ascoli  Piceno,
 Fontanazza   Francesco  comm.  liquid.  Consorzio  bonifica  ASO  non
 costituitisi; per l'annullamento dell'ordinanza del t.a.r.  Marche  -
 Ancona  n. 428/1997, resa tra le parti, concernente la delibera della
 Giunta regionale delle Marche 21 luglio 1997, n. 1916, con  la  quale
 il   sig.   Francesco   Fontanazzo   e'  stato  nominato  commissario
 liquidatore del Consorzio di bonifica dell'ASO;
   Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
   Vista   l'ordinanza  di  reiezione  della  domanda  incidentale  di
 sospensione della esecuzione dei  provvedimenti  impugnati  in  primo
 grado;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, regione Marche;
   Udito il relatore cons. Gennaro Ferrari e  uditi  altresi'  per  le
 parti  gli  avv.ti  Pace,  Compagno, l'avv.to Costanzi per la regione
 Marche e l'avvocato dello Stato Linguiti;
   Ritenuto che vadano svolte, in fatto ed  in  diritto,  le  seguenti
 considerazioni  sul  piano  della  rilevanza,  anche  in  questa sede
 cautelare, e della non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 costituzionalita',  tenuto  anche  conto  di quanto prospettato dalla
 parte agente, rispetto ai parametri di  seguito  precisati,  riferita
 alla  legge  della  regione  Marche  9 maggio 1997, n. 30, ad oggetto
 "Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di  funzioni  alle
 province   in   attuazione   della  legge  8  giugno  1990,  n.  142.
 Soppressione dei consorzi di bonifica".
   1. - Con la legge regionale n. 30 del 1997  la  regione  Marche  ha
 disposto   la   soppressione   dei   Consorzi  di  bonifica  operanti
 esclusivamente nel proprio territorio ed il trasferimento delle  loro
 competenze, prima a se stessa e poi, per decentramento, alle province
 (per  i  consorzi  super  provinciali, alle province dove e' posta la
 maggior parte dei bacini), passando  per  una  fase  di  liquidazione
 affidata  ad  appositi  commissari  liquidatori,  nelle  persone  dei
 presidenti in carica dei consorzi.
   Con deliberazione della Giunta regionale  delle  Marche  16  giugno
 1997,  n.  1597,  si  e' dato avvio, attraverso la costituzione di un
 gruppo di lavoro, al procedimento che  deve  condurre  alla  concreta
 estinzione degli enti con apposita delibera regionale.
   Nella  presente fase cautelare tale delibera e l'atto di nomina del
 commissario liquidatore sono stati impugnati dal Consorzio ASO  e  da
 due consorziati.
   Degli  accennati  atti  organizzativi  e'  stata chiesta innanzi al
 t.a.r. Marche la sospensione, ma il t.a.r. ha negato la pronuncia  di
 sospensione richiesta, per assenza del danno.
   Con appello notificato in data 1 ottobre 1997 e' stata richiesta la
 riforma  della  pronuncia eventualmente previa remissione della legge
 davanti alla Corte costituzionale.
   2. - La  richiesta  di  invio  degli  atti  a  detta  Corte  e'  da
 assecondare, con conseguente sospensione del presente giudizio.
   3.  -  Sul  piano della rilevanza, il procedimento di estinzione ha
 bisogno di atti organizzativi a formazione progressiva  e  una  volta
 pronunciata  l'estinzione  non  vi  sarebbe  piu'  neppure  la figura
 dell'ente abilitato a ricorrere; sicche' si potrebbe intravedere gia'
 in atto la situazione di danno accampata; senonche'  il  testo  della
 normativa  regionale, che sorregge gli atti amministrativi impugnati,
 impedirebbe di intravedere, a legislazione vigente, il  fumus  dunque
 la legge regionale si propone come regola che pregiudica la soluzione
 della vertenza anche sul piano cautelare.
   4.  -  Sotto  l'aspetto  della  non  manifesta  infondatezza, e' da
 ricordare  che,  dopo  rinvio  governativo   e   riapprovazione,   la
 deliberazione legislativa marchigiana fu impugnata dal Presidente del
 Consiglio,  ai  sensi  dell'art.    127  Cost.; il gravame fu, pero',
 respinto in rito, per mancato rispetti dei termini per  il  deposito,
 dalla  Corte  con  ordinanza  6  maggio  1997,  n.  126;  tuttavia le
 argomentazioni in quella sede rappresentate possono essere condivise,
 quanto   meno   nella   prospettiva   del    semplice    dubbio    di
 costituzionalita' appartenente ai giudici a quibus.
   5.  -  La  legge  non  pare conforme all'art. 117 Cost.: con i suoi
 artt. 3, 7, 8, e 13 essa opera, come si diceva, il trasferimento alle
 province delle  funzioni  e  poteri  relativi  alla  realizzazione  e
 gestione  delle  opere  di  bonifica  e irrigazione, in violazione di
 quanto stabilito dagli artt. 13, 14 e 59 r.d. 13  febbraio  1933,  n.
 215  e  dell'art.  27,  legge  quadro sulle risorse idriche 5 gennaio
 1994, n.  36,  che  attribuiscono  quelle  funzioni  ai  consorzi  di
 bonifica,  con  disposizioni che, almeno per la legislazione del 1933
 la Corte costituzionale ha gia'  individuato  come  recanti  principi
 fondamentali della materia (cfr. sent. 24 febbraio 1992, n. 66).
   6.  -  Inoltre il transito delle attribuzioni dei consorzi verso la
 sfera provinciale implica la potenziale lesione  di  altro  principio
 della  legislazione,  questa  volta in tema di autonomie locali (art.
 14 legge 18 giugno 1990, n. 142) posto che non vi  e'  corrispondenza
 tra  la circoscrizione provinciale e quella dei consorzi di bonifica,
 la quale ultima segue il bacino idrico ed ha  quindi,  nella  maggior
 parte  dei  casi, ambito super provinciale; al che si puo' aggiungere
 il possibile pregiudizio al principio del buon  andamento,  ai  sensi
 dell'art.  97  Cost.,  dato che la provincia cui affluiranno le nuove
 competenze potrebbe essere indotta a favorire la parte di  territorio
 consortile che le appartiene piu' istituzionalmente, dovendosi allora
 prevedere  l'insorgere  di non certo plausibili contrasti all'interno
 dell'unico bacino idrografico.
   7. - Le norme che piu' specificamente prevedono la soppressione dei
 consorzi (artt. 3, terzo comma, e 9) paiono in  contrasto  con  altro
 principio  statale desumibile dall'art. 73, d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, che - come segnalato di nuovo dalla citata sentenza della  Corte
 costituzionale  n.  66/1992  -  consente  la  soppressione di singoli
 consorzi, ma  non  sembra  permettere  una  eliminazione  dell'intera
 categoria  di  enti,  ai quali si riconosce il ruolo istituzionale di
 "difesa del  suolo,  di  risanamento  delle  acque,  di  fruizione  e
 gestione del patrimonio idrico".
   8.  -  In  violazione dell'art. 117 della Costituzione appare anche
 l'art. 4  della  legge  regionale:  secondo  il  ricordato  principio
 generale  della  legislazione statale ricavabile dall'art. 73, d.P.R.
 616 del 1977, alle regioni sono transitate le sole  funzioni  statali
 concernenti  i consorzi, non anche quelle dei consorzi medesimi; tali
 enti, del resto, potrebbero  essere  individuati  come  strumento  di
 autogoverno delle categorie interessate, quelle dei proprietari delle
 aree;  la  disposizione  regionale  comprime,  invece, il ruolo, oggi
 operativo e di gestione (tramite rappresentanti eletti), dei titolari
 dell'interesse, trasformandolo in  quello  di  soggetti  chiamati  ad
 esprimere (sempre tramite rappresentanti) atti puramente consultivi.
   E'  probabilmente vero, al riguardo, quanto supposto con il secondo
 mezzo  di  costituzionalita'  esposto  in  questa  sede  dalla  parte
 appellante:  vale a dire che, mentre la regione ha colto nei consorzi
 di  bonifica  esclusivamente  la loro funzione di enti strumentali, i
 consorzi, alla stregua degli artt. 13, 18, 54,  55,  59  e  60  della
 legge  di  base  di  cui al r.d. 215 del 1933 e successive modifiche,
 sono  anche  e  principalmente   enti   autonomi   e   strumenti   di
 ammi-nistrazione diretta, da parte dei proprietari interessati, delle
 funzioni  di  bonifica e di irrigazione: donde un eventuale contrasto
 della intera legge rispetto agli artt. 41, 42 e  44,  laddove  questi
 parametri  dettano  i  principi:  di  libera iniziativa economica; di
 garanzia dell'istituto della  proprieta';  di  equita'  nei  rapporti
 sociali  e  di  razionale sfruttamento del suolo in agricoltura, pure
 mediante la bonifica dei terreni, sebbene nel quadro della disciplina
 parapublicistica della proprieta' terriera; nel sistema ideato  dalla
 regione  Marche,  e  da  essa  sola,  infatti,  i  proprietari vedono
 drasticamente ridotto il loro  controllo  e  la  loro  cointeressenza
 nella   costruzione   e   conduzione   delle  opere  incidenti  sullo
 sfruttamento dei loro suoli.
   9. - Il pregiudizio all'art. 117 Cost., attraverso l'incisione  dei
 principi  generali  nella materia degli strumenti organizzativi della
 bonifica, validi, in quanto tali, su tutto il  territorio  nazionale,
 puo'  essere  letto  anche  come lesione dell'art. 3 Cost., in quanto
 portatore dei principi di eguaglianza fra  tutti  i  cittadini  e  di
 ragionevolezza,   non   trovandosi  giustificazione  di  un  distinto
 trattamento delle opere di  bonifica  a  seconda  che  interessino  i
 bacini marchigiani ovvero quelli di tutte le altre regioni.
   10.  -  Quanto  all'effetto della dovuta remissione della questione
 alla Corte  costituzionale,  occorre  sospendere,  in  via  precaria,
 l'efficacia  degli  atti impugnati, con ricostituzione precaria degli
 organi consortili ordinari,  ma  unicamente  allo  scopo  di  rendere
 operativo   il   principio   dell'incidentalita'   del   giudizio  di
 costituzionalita', salvo restando il futuro giudizio definitivo  (per
 quanto   definitiva  possa  essere  una  pronuncia  cautelare)  sulla
 richiesta di sospensione, una volta riassunta la  causa  dalla  parte
 piu'  diligente a seguito della decisione della Corte costituzionale;
 l'effetto della sospensione precaria deve essere limitato  fino  alla
 prima  camera  di  consiglio utile successiva alla restituzione degli
 atti da parte della Corte costituzionale.